Art. 17 
 
                        Divieto di ritorsione 
 
  1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non  possono  subire
alcuna ritorsione. 
  2.  Nell'ambito  di  procedimenti  giudiziari  o  amministrativi  o
comunque   di   controversie   stragiudiziali   aventi   ad   oggetto
l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati  ai  sensi
del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti  in
essere a causa della  segnalazione,  della  divulgazione  pubblica  o
della denuncia all'autorita'  giudiziaria  o  contabile.  L'onere  di
provare che tali condotte o atti sono motivati  da  ragioni  estranee
alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla  denuncia  e'  a
carico di colui che li ha posti in essere. 
  3.  In  caso  di  domanda  risarcitoria  presentata   all'autorita'
giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3  e  4,
se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del  presente
decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o  una  denuncia
all'autorita' giudiziaria o contabile e di aver subito un  danno,  si
presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di  tale
segnalazione,  divulgazione   pubblica   o   denuncia   all'autorita'
giudiziaria o contabile. 
  4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che,  qualora  siano
riconducibili all'articolo 2,  comma  1,  lettera  m),  costituiscono
ritorsioni: 
    a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; 
    b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; 
    c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di  lavoro,
la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; 
    d)  la  sospensione  della  formazione  o  qualsiasi  restrizione
dell'accesso alla stessa; 
    e) le note di merito negative o le referenze negative; 
    f) l'adozione di misure disciplinari o di altra  sanzione,  anche
pecuniaria; 
    g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; 
    h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; 
    i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine  in
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove  il  lavoratore
avesse una legittima aspettativa a detta conversione; 
    l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto
di lavoro a termine; 
    m) i danni, anche alla reputazione della persona, in  particolare
sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese  la
perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi; 
    n) l'inserimento in elenchi impropri sulla  base  di  un  accordo
settoriale o industriale formale o  informale,  che  puo'  comportare
l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore
o nell'industria in futuro; 
    o) la conclusione anticipata o l'annullamento  del  contratto  di
fornitura di beni o servizi; 
    p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; 
    q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici  o
medici.