Art. 18 
 
                         Misure di sostegno 
 
  1. E' istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo  settore
che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.  L'elenco,
pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli  enti  del  Terzo
settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti,
le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  v)  e  w),  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  e  che  hanno  stipulato
convenzioni con ANAC. 
  2. Le misure di sostegno fornite dagli  enti  di  cui  al  comma  1
consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito
sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione  dalle  ritorsioni
offerta  dalle  disposizioni  normative   nazionali   e   da   quelle
dell'Unione europea, sui diritti  della  persona  coinvolta,  nonche'
sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a  spese  dello
Stato. 
  3. L'autorita' giudiziaria ovvero l'autorita' amministrativa cui la
persona segnalante si e' rivolta al fine di ottenere protezione dalle
ritorsioni puo'  richiedere  all'ANAC  informazioni  e  documenti  in
ordine alle segnalazioni eventualmente presentate.  Nei  procedimenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria, si osservano le forme di cui  agli
articoli 210 e seguenti del codice di procedura  civile,  nonche'  di
cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo  amministrativo
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere
          v) e w), del decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  117
          (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma
          2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                «Art. 5 (Attivita' di interesse generale). -  1.  Gli
          enti del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
          incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
          o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
                  a) - u) (Omissis); 
                  v) promozione della cultura della legalita',  della
          pace tra i popoli, della nonviolenza  e  della  difesa  non
          armata; 
                  w) promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,
          sociali e politici, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
          degli utenti delle attivita' di interesse generale  di  cui
          al presente articolo, promozione delle pari opportunita'  e
          delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche  dei
          tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo  2000,  n.
          53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo  1,
          comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                  x) - z) (Omissis). 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli da 210 a  213  del
          codice di procedura civile: 
                «Art. 210 (Ordine  di  esibizione  alla  parte  o  al
          terzo). - Negli stessi limiti entro  i  quali  puo'  essere
          ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di  cose  in
          possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore,
          su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte  o  a  un
          terzo di esibire in giudizio un documento o altra  cosa  di
          cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. 
              Nell'ordinare   l'esibizione,   il   giudice   da'    i
          provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il  modo
          dell'esibizione. 
              Se l'esibizione importa una spesa, questa  deve  essere
          in  ogni  caso  anticipata  dalla  parte  che  ha  proposta
          l'istanza di esibizione. 
              Se la  parte  non  adempie  senza  giustificato  motivo
          all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena
          pecuniaria da euro 500  a  euro  3.000  e  puo'  da  questo
          comportamento  desumere  argomenti   di   prova   a   norma
          dell'articolo 116, secondo comma. 
              Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna  a  una
          pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.» 
                «Art. 211 (Tutela dei diritti del  terzo).  -  Quando
          l'esibizione e' ordinata ad un terzo, il giudice istruttore
          deve cercare  di  conciliare  nel  miglior  modo  possibile
          l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai  diritti
          del terzo, e prima di ordinare l'esibizione  puo'  disporre
          che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla  parte
          istante un termine per provvedervi. 
              Il  terzo   puo'   sempre   fare   opposizione   contro
          l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio  prima
          della scadenza del termine assegnatogli.» 
                «Art. 212 (Esibizione di copia del  documento  e  dei
          libri di commercio). - Il giudice istruttore puo'  disporre
          che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una  copia
          anche fotografica o un estratto autentico del documento. 
              Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio  o  di
          registri  al  fine  di  estrarne  determinate  partite,  il
          giudice, su istanza  dell'interessato,  puo'  disporre  che
          siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina
          un notaio  e,  quando  occorre,  un  esperto  affinche'  lo
          assista.» 
                «Art. 213  (Richiesta  d'informazioni  alla  pubblica
          amministrazione). - Fuori dei casi previsti negli  articoli
          210 e  211,  il  giudice  puo'  richiedere  d'ufficio  alla
          pubblica amministrazione le informazioni  scritte  relative
          ad atti e documenti  dell'amministrazione  stessa,  che  e'
          necessario acquisire al processo. 
              L'amministrazione   entro   sessanta    giorni    dalla
          comunicazione del  provvedimento  di  cui  al  primo  comma
          trasmette le informazioni richieste o comunica  le  ragioni
          del diniego.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 63,  comma  2,  del
          decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo): 
                «Art. 63 (Mezzi di prova). - 1. (Omissis). 
              2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare  anche  a
          terzi di esibire in giudizio i  documenti  o  quanto  altro
          ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli  210
          e seguenti del codice di procedura  civile;  puo'  altresi'
          disporre  l'ispezione  ai  sensi  dell'articolo  118  dello
          stesso codice. 
              3. - 5. (Omissis).».