Art. 20 Limitazioni della responsabilita' 1. Non e' punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile e' stata effettuata ai sensi dell'articolo 16. 2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, e' esclusa altresi' ogni ulteriore responsabilita', anche di natura civile o amministrativa. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. 4. In ogni caso, la responsabilita' penale e ogni altra responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, non e' esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.