Art. 20 
 
                  Limitazioni della responsabilita' 
 
  1. Non e' punibile l'ente o la persona di cui  all'articolo  3  che
riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte  dall'obbligo
di segreto, diverso da quello di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  o
relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei  dati
personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni  che
offendono  la  reputazione  della  persona  coinvolta  o  denunciata,
quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati
motivi per ritenere che la  rivelazione  o  diffusione  delle  stesse
informazioni  fosse  necessaria  per  svelare  la  violazione  e   la
segnalazione, la divulgazione pubblica o  la  denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile e' stata effettuata  ai  sensi  dell'articolo
16. 
  2. Quando ricorrono le ipotesi  di  cui  al  comma  1,  e'  esclusa
altresi' ogni ulteriore responsabilita', anche  di  natura  civile  o
amministrativa. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui
all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilita', anche di natura
civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni  sulle
violazioni o per l'accesso alle stesse. 
  4.  In  ogni  caso,  la  responsabilita'  penale   e   ogni   altra
responsabilita', anche di natura  civile  o  amministrativa,  non  e'
esclusa per i comportamenti, gli atti o le  omissioni  non  collegati
alla  segnalazione,  alla  denuncia   all'autorita'   giudiziaria   o
contabile o alla divulgazione pubblica o che  non  sono  strettamente
necessari a rivelare la violazione.