Art. 21 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fermi restando gli  altri  profili  di  responsabilita',  l'ANAC
applica  al  responsabile   le   seguenti   sanzioni   amministrative
pecuniarie: 
    a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse
ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o
che si e' tentato di ostacolarla o che e' stato violato l'obbligo  di
riservatezza di cui all'articolo 12; 
    b) da 10.000 a 50.000 euro quando  accerta  che  non  sono  stati
istituiti  canali  di  segnalazione,  che  non  sono  state  adottate
procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero
che l'adozione di tali procedure non e' conforme a quelle di cui agli
articoli 4 e 5, nonche'  quando  accerta  che  non  e'  stata  svolta
l'attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; 
    c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3,
salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in  primo
grado, per i reati di diffamazione o di calunnia  o  comunque  per  i
medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita'  giudiziaria  o
contabile. 
  2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto  n.  231  del
2001,  sanzioni  nei  confronti  di  coloro  che   accertano   essere
responsabili degli illeciti di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 21: 
                
              -  Per  l'articolo  6,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  si  vedano  le  note
          all'articolo 4 del presente decreto.