Art. 22 
 
                        Rinunce e transazioni 
 
  1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per
oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non  sono
valide, salvo che siano effettuate nelle forme  e  nei  modi  di  cui
all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.