Art. 10 
 
                Obblighi di comunicazione ed esoneri 
 
  1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica  all'Agenzia
delle entrate le informazioni di cui all'articolo  11,  relativamente
al periodo oggetto di comunicazione, entro il  31  gennaio  dell'anno
civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione.  Se  vi
sono piu' gestori di piattaforma  con  obbligo  di  comunicazione  in
relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di
essi e' esonerato da tale obbligo se puo'  provare  che  le  medesime
informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle  entrate  da  un
altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 
  2. Nel caso in  cui  il  gestore  di  piattaforma  con  obbligo  di
comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero  1),
sia qualificabile  come  tale  in  piu'  Stati  membri  e  scelga  di
adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalita'  di
cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui  all'articolo  11
all'Agenzia  delle  entrate,  relativamente  al  periodo  oggetto  di
comunicazione, entro il  31  gennaio  dell'anno  successivo  all'anno
civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori  di
piattaforma con obbligo di comunicazione  in  relazione  al  medesimo
venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato  da
tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono  state
comunicate  da  un  altro  gestore  di  piattaforma  con  obbligo  di
comunicazione in un altro Stato membro. 
  3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  d),  numero  2),  che  effettua  la
registrazione unica presso  l'Agenzia  delle  entrate,  conformemente
alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di
cui  all'articolo   11,   relativamente   al   periodo   oggetto   di
comunicazione, entro il  31  gennaio  dell'anno  successivo  all'anno
civile cui si riferisce la comunicazione. 
  4. In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  3,  un  gestore  di
piattaforma con obbligo di  comunicazione,  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  d),  numero  2),  non  e'  tenuto  a  fornire  le
informazioni di cui  all'articolo  11  relativamente  alle  attivita'
pertinenti  qualificate,  individuate  da  un  accordo   qualificante
effettivo tra  autorita'  competenti  che  gia'  prevede  lo  scambio
automatico di informazioni equivalenti  con  l'Italia  sui  venditori
oggetto di comunicazione ivi residenti. 
  5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione  fornisce
le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c),  al
venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo
all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. 
  6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024. 
  7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o  accreditati
in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta
utilizzata per il versamento o l'accredito. Se  il  Corrispettivo  e'
stato versato o accreditato in  una  valuta  diversa  da  una  valuta
avente corso legale,  le  relative  informazioni  vengono  comunicate
utilizzando una valuta  locale  avente  corso  legale,  convertita  o
valutata con modalita' determinate in modo coerente  dal  gestore  di
piattaforma con obbligo di comunicazione. 
  8. Le informazioni relative al corrispettivo  e  ad  altri  importi
sono comunicate in riferimento al trimestre del  periodo  oggetto  di
comunicazione in cui e' stato versato o accreditato il corrispettivo. 
  9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e'
individuato il contenuto della comunicazione con la  quale  l'Agenzia
delle entrate informa  le  autorita'  competenti  degli  altri  Stati
membri che il gestore di piattaforma ha fornito la  dimostrazione  di
essere escluso  dagli  obblighi  di  comunicazione.  L'Agenzia  delle
entrate effettua  una  nuova  comunicazione  nel  caso  di  modifiche
successive.  Detta  informazione  affluisce  al   registro   centrale
istituto ai sensi dell'articolo 8  bis  quater,  paragrafo  6,  della
direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.