Art. 10 Obblighi di comunicazione ed esoneri 1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato da tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in piu' Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalita' di cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui all'articolo 11 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato da tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro. 3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), non e' tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 relativamente alle attivita' pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti che gia' prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti. 5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. 6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024. 7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il Corrispettivo e' stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalita' determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 8. Le informazioni relative al corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui e' stato versato o accreditato il corrispettivo. 9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorita' competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituto ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.