Art. 6
Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e
5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il
termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti
legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
quarantacinque giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei
medesimi decreti legislativi.
Note all'art. 6:
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 2.