Art. 6 
 
         Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3,  4  e
5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,  decorso  il
quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.  Se  il
termine per l'espressione del parere  scade  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti
legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e'  prorogato  di
quarantacinque giorni. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive  dei
medesimi decreti legislativi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 2.