Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente
articolo, all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede
mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione
delle misure nell'ambito:
a) del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8
novembre 2000, n. 328, e del Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili
previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane
non autosufficienti;
b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1,
comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle
risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle
persone anziane e anziane non autosufficienti;
c) del Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle
attivita' di informazione e comunicazione a sostegno alla componente
anziana dei nuclei familiari.
2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge
concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per
il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui
alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione
delle Case della comunita' e la presa in carico della persona, per il
potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonche'
per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture, quali gli Ospedali di comunita', di cui alla Missione 6,
componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con le
procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo
restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le
risorse previste nell'ambito del Programma nazionale «Inclusione e
lotta alla poverta'» della programmazione 2021-2027, compatibilmente
con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della
programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.
3. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante
le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal
trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative
quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli
essenziali dell'assistenza sanitaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle
deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una
relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi
sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione
delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli
adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a
legislazione vigente.
Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 1264 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
- Si riporta l'articolo 20 della 8 novembre 2000, n.
328 recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali», pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.:
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).
- 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi
di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500
milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella
delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le
politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie
destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti
locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure
medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie
nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse
aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della
spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonche' modalita' per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli
enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla
data di entrata in vigore del regolamento.6. Lo schema di
regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' trasmesso
successivamente alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo'
essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel
Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18,
comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della
presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al
presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le
risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di
cui all'articolo 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con
specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le
politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo
decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato
Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente
finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di
cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione».
- Si riporta il comma 386 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale", al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'».
- Si riporta il comma 254 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla copertura
finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale del caregiver familiare, come definito al
comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del
Fondo».
- Si riporta il comma 483 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1,
comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021».
- Si riportano i commi 1250,1251 e 1252 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi
in materia di politiche per la famiglia e misure di
sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e
alla paternita', al fine prioritario del contrasto della
crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla
componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
Fondo e' utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,
prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali dall'altro, nonche' la partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal
fine il Ministro per la famiglia e le disabilita',
unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione
dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla
presa in carico dei minori vittime di violenza assistita,
nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono
presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati
e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei
casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la
carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e
di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di
affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del
minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie,
anche al fine di sostenere il percorso successivo
all'adozione.
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si
avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia
per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a
realizzare e a promuovere politiche a favore della
famiglia.
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche
della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia
e le disabilita', con proprio decreto, ai fini del
finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione
delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei
correlati Piani nazionali, nonche' del finanziamento delle
campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le
restanti finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e'
ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita',
con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.:
«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura».