Art. 17 
 
Adesione  agevolata  e   definizione   agevolata   degli   atti   del
                    procedimento di accertamento 
 
  1. Gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione  e  gli  atti  di  recupero  non  impugnati   e   ancora
impugnabili al 1°  gennaio  2023,  divenuti  definitivi  per  mancata
impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15  febbraio
2023, sono definibili ai sensi dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione. 
  2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da  206  a  211,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie  pendenti
al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti  di  giustizia  tributaria  di
primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e'
parte l'Agenzia delle entrate. 
  3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di  rettifica  e  di
liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso  tra
il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di  entrata
in vigore della  presente  disposizione  e'  in  corso  il  pagamento
rateale, gli importi ancora dovuti, a  titolo  di  sanzione,  possono
essere rideterminati, su istanza  del  contribuente  entro  la  prima
scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il
piano di pagamento rateale originario  e  non  sono,  in  ogni  caso,
rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni gia' versate.