Art. 19 
 
          Modifica dei termini della regolarizzazione delle 
           violazioni formali e del ravvedimento speciale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  167  le  parole  «entro  il  31  marzo  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»; 
    b) al comma 174: 
      1) al secondo periodo, la parola «trimestrali» e'  soppressa  e
le parole «al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «al  30
settembre 2023»; 
      2) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Sulle  rate
successive alla prima,  da  versare,  rispettivamente,  entro  il  31
ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il  31  marzo
2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre  2024,
sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.»; 
    c) al comma 175, le parole «31 marzo  2023»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati  in  3,25
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.