Art. 20 Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 194, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.». Al quarto periodo, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023»; c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le seguenti: «10 ottobre 2023»; d) al comma 199 le parole «nove mesi» sono sostituite con le parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2023»; e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2024»; f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023»; g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023». 2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2023» e le parole «dell'articolo 291 del codice di procedura civile» sono sostituite con le parole «dell'articolo 391 del codice di procedura civile». 3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.