Art. 21 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della
                   legge 29 dicembre 2022, n. 197 
 
  1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «le violazioni diverse da quelle definibili  ai  sensi  dei
commi da 153 a 159 e da  166  a  173,  riguardanti  le  dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si  interpretano  nel
senso che: 
    a) sono escluse dalla regolarizzazione le  violazioni  rilevabili
ai sensi degli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  le
violazioni di natura formale definibili  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197; 
    b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che
possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse  relativamente
al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2021  e  a  periodi
d'imposta precedenti, purche' la dichiarazione del  relativo  periodo
d'imposta sia stata validamente presentata. 
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che: 
    a)  sono  escluse  dalla  regolarizzazione  le  violazioni  degli
obblighi  di  monitoraggio  fiscale  di  cui  all'articolo   4,   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; 
    b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni  relative
ai redditi di fonte estera, all'imposta sul  valore  delle  attivita'
finanziarie estere e all'imposta sul valore  degli  immobili  situati
all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  non  rilevabili  ai  sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del presidente della  repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  nonostante  la  violazione  dei  predetti
obblighi di monitoraggio. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29
dicembre 2022,  n.  197,  con  riferimento  ai  processi  verbali  di
constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano  nel
senso che la definizione agevolata  ivi  prevista  si  applica  anche
all'accertamento con adesione relativo agli  avvisi  di  accertamento
notificati successivamente a tale data sulla  base  delle  risultanze
dei predetti processi verbali.