Art. 23 
 
        Causa speciale di non punibilita' dei reati tributari 
 
  1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e  10-quater,  comma
1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  non  sono  punibili
quando le relative violazioni sono correttamente definite e le  somme
dovute  sono  versate  integralmente  dal  contribuente  secondo   le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a  158
e da 166 a 252, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  purche'  le
relative  procedure  siano  definite  prima  della  pronuncia   della
sentenza di appello. 
  2.  Il  contribuente  da'  immediata  comunicazione,  all'Autorita'
giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme  dovute
o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima  rata  e,
contestualmente, informa l'Agenzia  delle  entrate  dell'invio  della
predetta  comunicazione,  indicando  i   riferimenti   del   relativo
procedimento penale. 
  3.  Il  processo  di  merito  e'  sospeso  dalla  ricezione   delle
comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e'
informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della
procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della
mancata  definizione  della   procedura   o   della   decadenza   del
contribuente dal beneficio della rateazione. 
  4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere  assunte  le
prove nei casi previsti dall'articolo 392  del  codice  di  procedura
penale.