Articolo 21. 
 
           Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. 
 
  1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di  norma,  si
articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento
ed esecuzione. 
  2. Le attivita' inerenti al ciclo di vita di cui al  comma  1  sono
gestite,    nel    rispetto    delle    disposizioni    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, attraverso  piattaforme  e  servizi  digitali  fra  loro
interoperabili, come indicati all'articolo 22. 
  3. I soggetti che intervengono  nel  ciclo  di  vita  digitale  dei
contratti pubblici operano secondo  le  disposizioni  della  presente
Parte e procedono all'atto  dell'avvio  della  procedura  secondo  le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del  2005
e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.