Art. 22
Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale
1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del
decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, e' aggiunto in fine il
seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma e'
riconosciuta, altresi', nel caso di unico genitore lavoratore al
momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti
deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento,
nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse
finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno
2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per
l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di
euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di
euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9
milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno
2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per
l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2029 si provvede ai sensi dell'articolo mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.