Art. 22 
 
            Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale 
 
  1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo  4,  comma  8,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, e' aggiunto in  fine  il
seguente periodo: «La maggiorazione  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuta, altresi', nel caso  di  unico  genitore  lavoratore  al
momento  della  presentazione  della  domanda,  ove  l'altro  risulti
deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale  evento,
nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.». 
  2.  Per  effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  le  risorse
finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli  oneri
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo  29  dicembre
2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro  per
l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026,  12,6  milioni  di
euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di  13,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di
euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  11,9
milioni di euro per l'anno 2025, 12,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro  per
l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2029 si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.