Art. 11
Emissioni filateliche con sovraprezzo per finalita' sociali
1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione
rispetto al valore facciale, da destinare a finalita' di natura
solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali
caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le
popolazioni, per le citta' o per l'ambiente.
2. L'emissione e' in tal caso autorizzata con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il
medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il
periodo di validita', il soggetto beneficiario, nonche' gli
adempimenti che la societa' concessionaria deve attuare al termine
del periodo di validita'.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di
cui al comma 1.
4. La societa' concessionaria devolve interamente, in nome e per
conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla
maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, su un proprio
conto corrente postale dedicato ovvero, ove quest'ultimo non ne sia
in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla
societa' concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di
durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validita' delle
carte-valori postali di cui al comma 1, la societa' concessionaria
rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in
Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva
ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati,
connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.