Art. 10 Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale 1. Il RENTRI e' gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio. 2. Il RENTRI e' articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione e' inserita l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679; b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16. 3. Il RENTRI e' integrato con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Note all'art. 10: - Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 190 e 193, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.