Art. 10 
 
     Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale 
 
  1. Il  RENTRI  e'  gestito  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni  contenute  nel
regolamento (UE)  2016/679  ed  utilizza  la  piattaforma  telematica
dell'Albo nazionale gestori  ambientali  interconnessa  con  la  rete
telematica delle camere di commercio. 
  2. Il RENTRI e' articolato in: 
    a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici  degli
operatori   e   delle   informazioni   relative    alle    specifiche
autorizzazioni rilasciate agli stessi per  l'esercizio  di  attivita'
inerenti alla gestione dei  rifiuti.  In  tale  sezione  e'  inserita
l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al
trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679; 
    b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati relativi agli
adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di
geolocalizzazione di cui all'articolo 16. 
  3. Il RENTRI e' integrato con la piattaforma  telematica  dell'Albo
nazionale gestori ambientali. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il regolamento (UE) n. 679/2016, e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo  degli  articoli  190  e  193,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.