Art. 22 
 
      Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE 
 
  1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di  cui  al
regolamento (CE) n. 1013/2006 nonche' del  documento  commerciale  di
cui al regolamento (CE) n.  1069/2009  e  le  relative  modalita'  di
interoperabilita' sono definite dalla Direzione  generale  competente
in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il regolamento (UE) n. 1013/2006, e' riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1069/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
          sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
          prodotti derivati non destinati  al  consumo  umano  e  che
          abroga il regolamento (CE) n.  1774/2002  «regolamento  sui
          sottoprodotti di  origine  animale»,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.