Art. 22 Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE 1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonche' del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalita' di interoperabilita' sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Note all'art. 22: - Il regolamento (UE) n. 1013/2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 «regolamento sui sottoprodotti di origine animale», e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.