Art. 19 
 
Adeguamento delle previsioni in materia di novita'  del  brevetto  al
  procedimento di esame nazionale  delle  domande  internazionali  di
  brevetto 
 
  1.  All'articolo  46,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  dopo  le  parole:  «designanti
l'Italia» sono inserite le seguenti:  «o  di  domande  internazionali
designanti e aventi effetto per l'Italia». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 46 (Novita'). - 1. Un'invenzione e' considerata
          nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. 
                2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio'
          che e' stato reso accessibile al  pubblico  nel  territorio
          dello Stato o all'estero  prima  della  data  del  deposito
          della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta
          od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 
                3. E' pure  considerato  come  compreso  nello  stato
          della tecnica il contenuto di domande di brevetto  italiano
          o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia  o  di
          domande internazionali  designanti  e  aventi  effetto  per
          l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una
          data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma  2
          e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico
          anche in questa data o piu' tardi. 
                4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  non  escludono
          la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di
          sostanze gia' compresa nello stato della  tecnica,  purche'
          in funzione di una nuova utilizzazione.»