Art. 20 
 
      Individuazione del termine finale di durata del brevetto 
        per invenzione industriale e per modello di utilita' 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione  industriale
dura venti anni a decorrere dalla data di deposito  della  domanda  e
scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente  a
quello di deposito della domanda. 
      2. Il brevetto non puo'  essere  rinnovato,  ne'  puo'  esserne
prorogata la durata»; 
    b) all'articolo 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci  anni  dalla
data  di  presentazione  della  domanda  e  scade  con   lo   spirare
dell'ultimo  istante  del   giorno   corrispondente   a   quello   di
presentazione della domanda». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  85  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 85 (Durata ed effetti della  brevettazione).  -
          1. Il brevetto per modello  di  utilita'  dura  dieci  anni
          dalla data di presentazione della domanda e  scade  con  lo
          spirare dell'ultimo istante  del  giorno  corrispondente  a
          quello di presentazione della domanda. 
                2. I diritti conferiti e la decorrenza degli  effetti
          del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.»