Art. 20 Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilita' 1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. 2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata»; b) all'articolo 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: «Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda. 2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.»