Art. 21 
 
Abrogazione di previsioni inerenti ai  certificati  complementari  di
  protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61, comma  1,  le  parole:  «Fatto  salvo  quanto
stabilito per i certificati complementari  di  cui  all'articolo  81,
commi da 1 a 4, i certificati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
certificati»; 
    b) l'articolo 81 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  61  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  61  (Certificato  complementare  per  prodotti
          medicinali e per prodotti fitosanitari). - 1. I certificati
          complementari  per  prodotti  medicinali  e  i  certificati
          complementari  per  prodotti  fitosanitari,  sono  concessi
          dall'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  sulla  base  dei
          regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e  (CE)  n.
          1610/96  e  producono  gli   effetti   previsti   da   tali
          regolamenti.»