Art. 21 Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349 1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 61, comma 1, le parole: «Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati» sono sostituite dalle seguenti: «I certificati»; b) l'articolo 81 e' abrogato.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: «Art. 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari). - 1. I certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.»