Art. 22 
 
            Eliminazione dei limiti alla possibilita' di 
         sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere 
 
  1. All'articolo 129 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  129  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 129 (Descrizione e sequestro). - 1. Il titolare
          di un diritto di proprieta' industriale  puo'  chiedere  la
          descrizione  o  il  sequestro,  ed   anche   il   sequestro
          subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli
          oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei
          mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi
          di prova concernenti la  denunciata  violazione  e  la  sua
          entita'. Sono adottate le  misure  idonee  a  garantire  la
          tutela delle informazioni riservate. 
                2. Il giudice, sentite le  parti  e  assunte,  quando
          occorre, sommarie informazioni, provvede con  ordinanza  e,
          se   dispone   la   descrizione,   autorizza    l'eventuale
          prelevamento di campioni degli oggetti di cui al  comma  1.
          In casi  di  speciale  urgenza,  e  in  particolare  quando
          eventuali ritardi potrebbero causare un danno  irreparabile
          al titolare dei diritti  o  quando  la  convocazione  della
          controparte   potrebbe   pregiudicare   l'attuazione    del
          provvedimento  di  descrizione  o  di  sequestro,  provvede
          sull'istanza con decreto motivato. 
                3. (Abrogato) 
                4. I procedimenti di descrizione e di sequestro  sono
          disciplinati dalle norme del  codice  di  procedura  civile
          concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili
          e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma,
          modifica  o  revoca  della  descrizione  e   dell'eventuale
          concessione delle misure  cautelari  chieste  unitamente  o
          subordinatamente  alla  descrizione,   il   giudice   fissa
          l'udienza di discussione tenendo  conto  della  descrizione
          allo scopo di valutarne il risultato.»