Art. 23 
 
        Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione 
 
  1. All'articolo  138,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera a), dopo la parola: «trasferiscono» sono inserite
le seguenti: «o estinguono»; 
    b) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: 
      «n-bis) le sentenze  di  fallimento  di  soggetti  titolari  di
diritti sui titoli di proprieta' industriale». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  138  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 138 (Trascrizione). - 1.  Debbono  essere  resi
          pubblici mediante trascrizione  presso  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi: 
                  a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o  gratuito,
          che trasferiscono o estinguono  in  tutto  o  in  parte,  i
          diritti su titoli di proprieta' industriale; 
                  b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o  gratuito,
          che  costituiscono,  modificano  o  trasferiscono   diritti
          personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti
          di  garanzia,  costituiti  ai   sensi   dell'articolo   140
          concernenti i titoli anzidetti; 
                  c)  gli  atti  di  divisione,   di   societa',   di
          transazione, di rinuncia,  relativi  ai  diritti  enunciati
          nelle lettere a) e b); 
                  d) il verbale di pignoramento; 
                  e)  il  verbale  di  aggiudicazione  in  seguito  a
          vendita forzata; 
                  f) il verbale di sospensione della vendita di parte
          dei diritti di proprieta' industriale pignorati per  essere
          restituiti al debitore, a norma  del  codice  di  procedura
          civile; 
                  g)  i  decreti  di  espropriazione  per  causa   di
          pubblica utilita'; 
                  h) le sentenze  che  dichiarano  l'esistenza  degli
          atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando  tali  atti
          non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che
          pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la
          rescissione, la revocazione di un  atto  trascritto  devono
          essere annotate in margine alla trascrizione  dell'atto  al
          quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte  le
          domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze  di  cui
          al presente  articolo.  In  tale  caso  gli  effetti  della
          trascrizione  della  sentenza  risalgono  alla  data  della
          trascrizione della domanda giudiziale; 
                  i) i testamenti e gli atti che  provano  l'avvenuta
          successione legittima e le sentenze relative; 
                  l) le sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di
          proprieta' industriale e le relative domande giudiziali; 
                  m) le sentenze che  dispongono  la  conversione  di
          titoli  di  proprieta'  industriale  nulli  e  le  relative
          domande giudiziali; 
                  n) le domande giudiziali  dirette  ad  ottenere  le
          sentenze di cui al  presente  articolo.  In  tal  caso  gli
          effetti della trascrizione della  sentenza  risalgono  alla
          data della trascrizione della domanda giudiziale. 
              n-bis) le sentenze di fallimento di  soggetti  titolari
          di diritti sui titoli di proprieta' industriale»