Art. 23 Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione 1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo la parola: «trasferiscono» sono inserite le seguenti: «o estinguono»; b) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprieta' industriale».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 138 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: «Art. 138 (Trascrizione). - 1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono o estinguono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta' industriale; b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti; c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b); d) il verbale di pignoramento; e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile; g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita'; h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative; l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta' industriale e le relative domande giudiziali; m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali; n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale. n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprieta' industriale»