Art. 24 Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto 1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per le invenzioni e i modelli di utilita', che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validita' di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilita' nei soli casi di brevettazione alternativa, e' verificata all'esito della ricerca di anteriorita'. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: «Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare: a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3; b) per le invenzioni e i modelli di utilita', che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validita' di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilita' nei soli casi di brevettazione alternativa, e' verificata all'esito della ricerca di anteriorita'. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio; c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis; d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.»