Art. 24 
 
            Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di 
                conversione della domanda di brevetto 
 
  1. All'articolo  170,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «b) per le invenzioni e i  modelli  di  utilita',  che  l'oggetto
della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli  45,  50,
51 e 82, inclusi i requisiti di validita' di cui agli articoli 46, 48
e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni  in  ogni  caso  e  per  i
modelli di utilita' nei soli casi di  brevettazione  alternativa,  e'
verificata all'esito della ricerca di  anteriorita'.  In  ogni  caso,
l'Ufficio verifica  che  l'assenza  di  tali  requisiti  non  risulti
assolutamente  evidente  sulla  base  delle  stesse  dichiarazioni  e
allegazioni  del  richiedente  oppure  sia  certa  alla  stregua  del
notorio». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  170  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 170 (Esame delle domande). - 1.  L'esame  delle
          domande, delle quali sia stata riconosciuta la  regolarita'
          formale, e' rivolto ad accertare: 
                  a) per  i  marchi:  se  puo'  trovare  applicazione
          l'articolo 11 quando  si  tratta  di  marchi  collettivi  o
          l'articolo  11-bis  quando   si   tratta   di   marchi   di
          certificazione; se la parola, figura o segno possono essere
          registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10,
          13, comma 1,  e  14,  comma  1,  a),  b),  c-bis),  c-ter),
          c-quater) e c-quinquies); se concorrono  le  condizioni  di
          cui all'articolo 3; 
                  b) per le invenzioni e i modelli di  utilita',  che
          l'oggetto della domanda  sia  conforme  a  quanto  previsto
          dagli articoli 45, 50, 51 e  82,  inclusi  i  requisiti  di
          validita'  di  cui  agli  articoli  46,  48  e  49  la  cui
          sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli
          di utilita' nei soli casi di brevettazione alternativa,  e'
          verificata all'esito della ricerca di anteriorita'. In ogni
          caso, l'Ufficio verifica che l'assenza  di  tali  requisiti
          non risulti assolutamente evidente sulla base delle  stesse
          dichiarazioni e  allegazioni  del  richiedente  oppure  sia
          certa alla stregua del notorio; 
                  c) per i disegni  e  modelli  che  l'oggetto  della
          domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo  31  e
          dell'articolo 33-bis; 
                  d)  per  le  varieta'  vegetali,  i  requisiti   di
          validita' previsti nella  sezione  VIII  del  capo  II  del
          codice, nonche'  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 114 della  stessa  sezione.  L'esame  di  tali
          requisiti  e'  compiuto  dal  Ministero   delle   politiche
          agricole e forestali, il quale formula  parere  vincolante,
          avvalendosi della commissione  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          seguenti. La  Commissione  opera  osservando  le  norme  di
          procedura   dettate    con    apposito    regolamento    di
          funzionamento. Al  fine  di  accertare  la  permanenza  dei
          requisiti,  il  Ministero  delle   politiche   agricole   e
          forestali puo' chiedere al titolare o al suo  avente  causa
          il  materiale  di   riproduzione   o   di   moltiplicazione
          necessario per effettuare il controllo; 
                  e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori,
          che l'oggetto della domanda sia conforme a quello  previsto
          dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita'  fino  a
          quando non si sia provveduto  a  disciplinare  l'esame  con
          decreto ministeriale.»