Art. 25 
 
                Articolazione della fase di avvio del 
                     procedimento di opposizione 
 
  1. All'articolo 178 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo
176,  comma  1,  verificate  la  ricevibilita'   e   l'ammissibilita'
dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e  176,  comma
2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che  ricorra  uno  dei
casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1,  lettere  da
b) a e-ter), o che sia stata  depositata  un'istanza  di  limitazione
della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere  il
parere dell'opponente per la prosecuzione della  procedura,  comunica
detta  opposizione  alle  parti  con  l'avviso  della   facolta'   di
raggiungere un accordo di conciliazione entro  due  mesi  dalla  data
della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle  parti  fino
al  termine  massimo  previsto  dal  regolamento  di  attuazione  del
presente codice». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  178  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). -  1.
          Entro  due  mesi  dalla  scadenza  del   termine   di   cui
          all'articolo 176, comma 1, verificate  la  ricevibilita'  e
          l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi  degli  articoli
          148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e
          marchi, salvo che  ricorra  uno  dei  casi  di  sospensione
          previsti dall'articolo  180,  comma  1,  lettere  da  b)  a
          e-ter),  o  che  sia   stata   depositata   un'istanza   di
          limitazione della domanda di marchio sulla quale  si  renda
          necessario  chiedere  il  parere  dell'opponente   per   la
          prosecuzione della procedura,  comunica  detta  opposizione
          alle parti con l'avviso della facolta'  di  raggiungere  un
          accordo di conciliazione entro due mesi  dalla  data  della
          comunicazione, prorogabili su istanza  comune  delle  parti
          fino  al  termine  massimo  previsto  dal  regolamento   di
          attuazione del presente codice. 
                2. In assenza di accordo ai sensi  del  comma  1,  il
          richiedente che abbia ricevuto  la  documentazione  di  cui
          all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b)  e  c),  puo'
          presentare per  iscritto  le  proprie  deduzioni  entro  il
          termine all'uopo  fissato  dall'Ufficio  e  contestualmente
          presentare istanza di cui al comma 4. 
                3.  Nel  corso  del  procedimento   di   opposizione,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,
          invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato,
          in  ogni  caso  non  superiore  a  trenta  giorni   e   non
          prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni
          in funzione delle allegazioni,  deduzioni  ed  osservazioni
          delle altre parti. 
                4. Su istanza del richiedente, l'opponente che  fondi
          l'opposizione su un marchio anteriore registrato da  almeno
          cinque anni dalla data  di  deposito  o  di  priorita'  del
          marchio  oggetto  dell'opposizione,  fornisce  i  documenti
          idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto  di  uso
          effettivo, da parte sua  o  con  il  suo  consenso,  per  i
          prodotti e servizi per i quali e' stato  registrato  e  sui
          quali si fonda l'opposizione,  nel  corso  del  quinquennio
          precedente la data di  deposito  o  priorita'  del  marchio
          opposto, o che vi siano i motivi legittimi per  la  mancata
          utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire  entro
          sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da
          parte   dell'Ufficio   italiano    brevetti    e    marchi,
          l'opposizione e' respinta. Se l'uso  effettivo  e'  provato
          solo per una parte dei prodotti o servizi per  i  quali  il
          marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai  soli  fini
          dell'esame dell'opposizione, si considera  registrato  solo
          per quella parte di prodotti o servizi. 
                4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il
          marchio d'impresa  anteriore  sia  un  marchio  dell'Unione
          europea.  In  tal  caso   l'uso   effettivo   del   marchio
          dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18
          del  regolamento  (UE)  2017/1001  del  Parlamento  e   del
          Consiglio, del 14  giugno  2017,  sul  marchio  dell'Unione
          europea. 
                5. (Abrogato). 
                6.  In  caso  di  opposizioni  relative  allo  stesso
          marchio, le opposizioni successive alla prima sono  riunite
          a questa. 
                7.  Al  termine  del  procedimento  di   opposizione,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
          stessa respingendo la domanda di registrazione in  tutto  o
          in  parte  se  risulta  che  il  marchio  non  puo'  essere
          registrato per la totalita' o per una  parte  soltanto  dei
          prodotti  e  servizi  indicati  nella  domanda;   in   caso
          contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
          internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
          rifiuto  definitivo  parziale  o  totale  ovvero   respinge
          l'opposizione,  dandone  comunicazione   all'Organizzazione
          mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI). 
                7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,  con  il
          provvedimento  di  cui  al  comma  7,  pone  a  carico  del
          richiedente, se soccombente, il  rimborso  dei  diritti  di
          opposizione. Le spese di rappresentanza  professionale  nel
          procedimento  sono   liquidate   a   carico   della   parte
          soccombente, a domanda, nella  misura  massima  individuata
          con decreto del Ministero dello sviluppo economico.»