Art. 26 
 
Esperibilita' del  procedimento  di  nullita'  dei  marchi  a  tutela
  dell'immagine  e  della  reputazione  dell'Italia  e   divieto   di
  parcellizzazione delle domande di nullita' e decadenza 
 
  1. All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  lettera  a),  le  parole:  «10,  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «10, commi 1 e 1-bis»; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      «8-bis. Il titolare di uno o piu' diritti anteriori  che  abbia
preliminarmente domandato la nullita' o la decadenza del marchio  non
puo' presentare, a pena  di  inammissibilita',  un'altra  domanda  di
nullita' o di decadenza fondata su un altro dei diritti  che  avrebbe
potuto far valere a sostegno della prima domanda». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-bis del decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di  decadenza  o
          nullita'). - 1. Fatta salva la  proponibilita'  dell'azione
          davanti all'autorita' giudiziaria  ai  sensi  dell'articolo
          120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo  184-ter
          possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  per   l'accertamento   della
          decadenza o la dichiarazione  di  nullita'  di  un  marchio
          d'impresa registrato. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1,  la  decadenza  puo'
          essere fatta valere per i motivi di cui agli  articoli  13,
          comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24. 
                3. Nei casi di  cui  al  comma  1,  la  nullita'  del
          marchio puo' essere chiesta per i seguenti motivi: 
                  a) il marchio d'impresa non avrebbe  dovuto  essere
          registrato in quanto non soddisfa i requisiti di  cui  agli
          articoli 7, 9, 10, commi 1 e 1-bis, 13, commi 1, 2 e 3, 14,
          comma  1,  lettere  a),  b),  c-bis),  c-ter),   c-quater),
          c-quinquies) e d); 
                  b) il marchio d'impresa non avrebbe  dovuto  essere
          registrato a causa dell'esistenza di un  diritto  anteriore
          ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d),  e)  ed
          f); 
                  c)  la  domanda  di   registrazione   del   marchio
          d'impresa   e'   stata   presentata   dall'agente   o   dal
          rappresentante  senza  il  consenso  del  titolare   o   un
          giustificato motivo. 
                4. L'istanza di decadenza o  di  nullita',  che  puo'
          riguardare una sola registrazione di marchio, e' ricevibile
          se  redatta  in  lingua  italiana  e  contiene  a  pena  di
          inammissibilita': 
                  a) in relazione al marchio  di  cui  si  chiede  la
          dichiarazione di decadenza o di nullita', l'identificazione
          del titolare, il numero e la data di registrazione; 
                  b) in relazione  al  diritto  dell'istante,  quando
          tale diritto sia  requisito  di  legittimazione  attiva  ai
          sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio,
          della   denominazione   di   origine,   della   indicazione
          geografica, della menzione  tradizionale  per  vino,  della
          specialita' tradizionale garantita, della denominazione  di
          varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore; 
                  c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel  caso
          di cui al comma  3,  lettera  c),  l'eventuale  istanza  di
          trasferimento   a   proprio    nome    dell'attestato    di
          registrazione del  marchio  a  far  data  dal  momento  del
          deposito. 
                5. L'istanza di  decadenza  o  di  nullita'  contiene
          altresi', in relazione al  marchio  di  cui  si  chiede  la
          dichiarazione di decadenza o di nullita', l'indicazione dei
          prodotti ed i servizi contro cui e' proposta  l'istanza  di
          decadenza o la nullita'; in mancanza  di  tale  indicazione
          l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti  o
          i servizi contemplati dal marchio impugnato. 
                6. L'istanza di decadenza o di nullita' si  considera
          ritirata se non e' comprovato il pagamento dei  diritti  di
          deposito delle domande di  decadenza  o  nullita'  entro  i
          termini e con le modalita' stabiliti  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 226. 
                7.  All'istanza  di  decadenza  o  di  nullita'  sono
          allegati: 
                  a) i documenti a prova dei fatti addotti; 
                  b)  la  documentazione  volta   a   dimostrare   la
          legittimazione a presentare la domanda di  decadenza  o  di
          nullita', ove necessaria; 
                  c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201,  se
          e' stato nominato un mandatario. 
                8. L'istanza di decadenza o di nullita'  puo'  essere
          presentata sulla base di uno o piu'  diritti  anteriori,  a
          condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. 
                8-bis. Il titolare di uno o  piu'  diritti  anteriori
          che  abbia  preliminarmente  domandato  la  nullita'  o  la
          decadenza del  marchio  non  puo'  presentare,  a  pena  di
          inammissibilita',  un'altra  domanda  di  nullita'   o   di
          decadenza fondata su  un  altro  dei  diritti  che  avrebbe
          potuto far valere a sostegno della prima domanda. 
                9.  L'istanza  di  decadenza   o   di   nullita'   e'
          improcedibile qualora,  su  una  domanda  con  il  medesimo
          oggetto, i medesimi  fatti  costitutivi  e  fra  le  stesse
          parti, sia stata pronunciata una decisione o  sia  pendente
          un procedimento dinanzi  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi  o  all'autorita'   giudiziaria   adita   ai   sensi
          dell'articolo 122. 
                10. Fuori  dal  caso  di  cui  al  comma  9,  qualora
          un'istanza  di  decadenza  o  di  nullita'  sia  presentata
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi in  pendenza  di  un
          procedimento, amministrativo o  giudiziario,  connesso  per
          l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo' essere  sospesa
          fino a  che  il  procedimento  pendente  sia  definito  con
          provvedimento amministrativo inoppugnabile o  con  sentenza
          passata in cosa  giudicata.  In  tal  caso  l'istante  puo'
          chiedere la  prosecuzione  del  procedimento  sospeso,  con
          istanza  da  presentare  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi entro  il  termine  perentorio  di  tre  mesi  dalla
          inoppugnabilita'    del    provvedimento    adottato    nel
          procedimento amministrativo connesso  o  dal  passaggio  in
          giudicato  della  sentenza  che   definisce   il   processo
          connesso. In caso contrario, il  procedimento  sull'istanza
          di decadenza o di nullita' si estingue. 
                11. L'istanza di decadenza o di nullita' e'  altresi'
          improcedibile qualora sia stata presentata  contestualmente
          ad una domanda, con il medesimo oggetto, i  medesimi  fatti
          costitutivi  e  fra  le  stesse  parti,  proposta   davanti
          all'autorita'  giudiziaria  adita  ai  sensi  dell'articolo
          122.»