Art. 26 Esperibilita' del procedimento di nullita' dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullita' e decadenza 1. All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), le parole: «10, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «10, commi 1 e 1-bis»; b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il titolare di uno o piu' diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullita' o la decadenza del marchio non puo' presentare, a pena di inammissibilita', un'altra domanda di nullita' o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda».
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: «Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). - 1. Fatta salva la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio d'impresa registrato. 2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo' essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24. 3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del marchio puo' essere chiesta per i seguenti motivi: a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, commi 1 e 1-bis, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d); b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f); c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa e' stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo. 4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo' riguardare una sola registrazione di marchio, e' ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilita': a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione; b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialita' tradizionale garantita, della denominazione di varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore; c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito. 5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene altresi', in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'istanza di decadenza o la nullita'; in mancanza di tale indicazione l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato. 6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullita' entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226. 7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono allegati: a) i documenti a prova dei fatti addotti; b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullita', ove necessaria; c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato nominato un mandatario. 8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere presentata sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. 8-bis. Il titolare di uno o piu' diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullita' o la decadenza del marchio non puo' presentare, a pena di inammissibilita', un'altra domanda di nullita' o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda. 9. L'istanza di decadenza o di nullita' e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122. 10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullita' sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo' essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue. 11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi' improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.»