Art. 27 
 
                Ulteriore definizione delle fasi del 
                procedimento di nullita' e decadenza 
 
  1. All'articolo 184-quater del codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, i  commi  1,  2  e  3  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
    «1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e   marchi,   verificate   la
ricevibilita' e  l'ammissibilita'  dell'istanza  di  decadenza  o  di
nullita', comunica  detta  istanza  alle  parti  con  l'avviso  della
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione  entro  due  mesi
dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune  delle
parti, fino al termine massimo di un anno. 
    2. Alla comunicazione prevista dal  comma  1  e'  allegata  copia
dell'istanza di decadenza o di nullita'. 
    3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1,  il  titolare  del
marchio di cui e' chiesta la decadenza o la nullita' puo'  presentare
per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  184-quater  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza  o
          di nullita' e decisioni). - 1. L'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi, verificate la  ricevibilita'  e  l'ammissibilita'
          dell'istanza di decadenza o  di  nullita',  comunica  detta
          istanza  alle  parti  con  l'avviso   della   facolta'   di
          raggiungere un accordo  di  conciliazione  entro  due  mesi
          dalla data della  comunicazione,  prorogabili,  su  istanza
          comune delle parti, fino al termine massimo di un anno. 
                2.  Alla  comunicazione  prevista  dal  comma  1   e'
          allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullita'. 
                3. In assenza di accordo ai sensi  del  comma  1,  il
          titolare del marchio di cui e' chiesta la  decadenza  o  la
          nullita' puo' presentare per iscritto le proprie  deduzioni
          entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione
          della comunicazione. 
                4. In caso di piu' istanze di  decadenza  o  nullita'
          relative allo stesso marchio, le  domande  successive  alla
          prima sono riunite a questa. 
                5.  Al  termine  del  procedimento  di  decadenza   o
          nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se  accoglie
          la domanda, accerta la decadenza  o  dichiara  la  nullita'
          della registrazione del marchio  in  tutto  o  in  parte  o
          dispone   il   trasferimento   della   titolarita'    della
          registrazione  nel  caso  in  cui  sia   stata   presentata
          l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c).
          Nel  caso  di   registrazione   internazionale,   l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi   da'   comunicazione   della
          decisione  all'Organizzazione  mondiale  della   proprieta'
          intellettuale (OMPI). 
                6. L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  con  il
          provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della  parte
          soccombente il rimborso delle  spese  a  favore  dell'altra
          parte e  ne  liquida  l'ammontare  insieme  alle  spese  di
          rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura
          massima  individuata  con  decreto  del   Ministero   dello
          sviluppo economico. 
                7. I  provvedimenti  che  accertano  la  decadenza  o
          dichiarano la nullita' della registrazione o  trasferiscono
          la titolarita'  della  registrazione  di  un  marchio  sono
          annotati nel registro.»