Art. 28 Estinzione del procedimento di nullita' o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato 1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: «ritirata» e' inserita la seguente: «, rinunciata».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 184-octies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: «Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue: a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile; b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata, rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi; d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo; e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata; f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata; g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.»