Art. 28 
 
         Estinzione del procedimento di nullita' o decadenza 
             nel caso di rinuncia al marchio contestato 
 
  1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice di  cui
al decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  dopo  la  parola:
«ritirata» e' inserita la seguente: «, rinunciata». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  184-octies  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  184-octies  (Estinzione  della  procedura   di
          decadenza o nullita'). - 1. La  procedura  di  decadenza  o
          nullita' si estingue: 
                  a) se il marchio sul quale si  fonda  l'istanza  e'
          stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza  passata  in
          giudicato o con un provvedimento inoppugnabile; 
                  b)  se  la  rinuncia  all'istanza  di  decadenza  o
          nullita' e' accettata, senza riserve  o  condizioni,  dalle
          parti  costituite  che  potrebbero  avere  interesse   alla
          prosecuzione; 
                  c)  se  la  domanda  o  la  registrazione,  oggetto
          dell'istanza  di  decadenza  o   nullita',   e'   ritirata,
          rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile  per
          i prodotti e servizi controversi; 
                  d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei
          casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo,
          e  di  cui  all'articolo  184-septies,  comma  2,   secondo
          periodo; 
                  e) se la domanda di protezione della  denominazione
          di origine o della indicazione geografica  sulla  quale  si
          fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata; 
                  f)  se  la  denominazione  di  origine  protetta  o
          l'indicazione  geografica   protetta   o   la   specialita'
          tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda  di
          nullita', e' cancellata; 
                  g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.»