Art. 29 
 
                     Definizione dei criteri per 
                   il rimborso di tasse e diritti 
 
  1. L'articolo 229 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 229 (Tasse e diritti rimborsabili). - 1. In caso di rigetto
della domanda di marchio o di  rinuncia  alla  stessa  prima  che  la
registrazione sia stata  effettuata,  sono  rimborsate  le  tasse  di
concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la  domanda  di
primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per  la  lettera
d'incarico. Il diritto previsto per il deposito  dell'opposizione  e'
rimborsato  solo  in  caso  di  estinzione  della  stessa  ai   sensi
dell'articolo 181, comma 1, lettera b). 
    2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e  del
made in Italy. 
    3. L'autorizzazione e' disposta  d'ufficio  quando  le  tasse  da
rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione  di  marchio
respinta. In ogni altro caso, il rimborso e'  disposto  su  richiesta
dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi entro il termine di decadenza  di  tre  anni  dalla
data  della  rinuncia  alla  domanda  di  marchio  o  dell'estinzione
dell'opposizione. 
    4.  I  rimborsi  sono  annotati  nella  banca  dati  dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi».