Art. 4 
 
Disposizioni in materia di corsi di formazione per  il  personale  di
                            magistratura 
 
  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26-bis: 
      1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico  direttivo»,  sono
aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «Possono  concorrere
all'attribuzione  degli  incarichi  direttivi  e  semidirettivi,  sia
requirenti che  giudicanti,  sia  di  primo  che  di  secondo  grado,
soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di  formazione
in data risalente a non piu' di cinque anni prima del termine  finale
per la presentazione della domanda indicato nel  bando  di  concorso.
Sono  esonerati  dalla  partecipazione  al  corso  di  formazione   i
magistrati che nel medesimo lasso di tempo  abbiano  svolto  funzioni
direttive o semidirettive, anche solo per una  porzione  del  periodo
indicato, salvo che il Consiglio superiore della  magistratura  abbia
espresso  nei  loro  confronti  una  valutazione  negativa  circa  la
conferma nelle funzioni.»; 
    b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III,  dopo  le  parole
«degli  incarichi  direttivi»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «e
semidirettivi».