Art. 4
Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di
magistratura
1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26-bis:
1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono
aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Possono concorrere
all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia
requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado,
soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione
in data risalente a non piu' di cinque anni prima del termine finale
per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso.
Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i
magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni
direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo
indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia
espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la
conferma nelle funzioni.»;
b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole
«degli incarichi direttivi» sono aggiunte le seguenti: «e
semidirettivi».