Art. 4 Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26-bis: 1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non piu' di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.»; b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole «degli incarichi direttivi» sono aggiunte le seguenti: «e semidirettivi».