Art. 5 
 
Disciplina transitoria per il  conferimento  di  incarichi  superiori
                  dirigenziali dei ruoli EPE e IPM 
 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai  dirigenti  penitenziari  del
ruolo di istituto penitenziario in possesso  dell'anzianita'  di  cui
all'articolo 7 dello stesso  decreto  legislativo  n.  63  del  2006,
prevista per  il  conferimento  degli  incarichi  superiori,  possono
essere conferiti gli incarichi  superiori  relativi  ai  ruoli  della
dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna  e  di  istituto
penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033. 
  2. Fino alla data indicata al comma 1,  ai  dirigenti  penitenziari
assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di  istituto  penale
minorile, non in possesso dell'anzianita' di cui all'articolo  7  del
decreto legislativo n. 63 del 2006, puo' essere conferito  l'incarico
di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di  incarico
superiore.