Art. 5
Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori
dirigenziali dei ruoli EPE e IPM
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del
ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianita' di cui
all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006,
prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono
essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della
dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto
penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.
2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari
assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale
minorile, non in possesso dell'anzianita' di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 63 del 2006, puo' essere conferito l'incarico
di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico
superiore.