Art. 13
Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse
strategico nazionale
1. Il Consiglio dei ministri puo' con propria deliberazione, su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare
il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi
d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la
loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e
coordinati di enti locali, regioni, province autonome,
amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi
natura.
2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono
programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore
complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente
interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare
il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la
tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi
del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il
commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli
investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario
straordinario, ove necessario, puo' provvedere, a mezzo di ordinanza,
sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le
amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine
di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche
in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la
deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli
atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma
d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi
del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono
tutti gli atti concessione, di autorizzazione, assenso, intesa,
parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente
legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione
del progetto e alle attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal
commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in
applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni
effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione,
concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta
e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di
ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche
ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della
realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento
di cui al comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce
titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione
volontaria o coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa
indennita' e per l'apposizione di vincolo espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti,
delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonche' del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56.