Art. 13 
 
Realizzazione  di  programmi  di  investimento  esteri  di  interesse
                        strategico nazionale 
 
  1. Il Consiglio dei ministri puo'  con  propria  deliberazione,  su
proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  dichiarare
il preminente interesse  strategico  nazionale  di  grandi  programmi
d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la
loro   realizzazione,   procedimenti   amministrativi   integrati   e
coordinati   di   enti   locali,    regioni,    province    autonome,
amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi
natura. 
  2.  Per  grandi  programmi  d'investimento  esteri   si   intendono
programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal  valore
complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro. 
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato, d'intesa con il Presidente della  regione  territorialmente
interessata, un commissario straordinario di Governo  per  assicurare
il  coordinamento  e  l'azione  amministrativa  necessaria   per   la
tempestiva ed efficace  realizzazione  del  programma  d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai  sensi
del comma 1. Al commissario non sono corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti,  comunque  denominati.  Il
commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli
investimenti»  di  cui  al   comma   1-bis   dell'articolo   30   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  4. Ai  fini  dell'esercizio  dei  propri  compiti,  il  commissario
straordinario, ove necessario, puo' provvedere, a mezzo di ordinanza,
sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni  disposizione
di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Le
amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine
di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche
in  mancanza  dei  pareri.  Le  ordinanze  adottate  dal  commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Nel  caso  in  cui  la
deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza  e'  adottata,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui  al  comma  4,  gli
atti  amministrativi  necessari  alla  realizzazione  del   programma
d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi
del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento  unico  di
autorizzazione.  L'autorizzazione  unica,  nella  quale  confluiscono
tutti gli  atti  concessione,  di  autorizzazione,  assenso,  intesa,
parere e nulla  osta  comunque  denominati,  previsti  dalla  vigente
legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione
del progetto e alle attivita' da  intraprendere,  e'  rilasciata  dal
commissario straordinario di cui al comma 3,  in  esito  ad  apposita
conferenza  di  servizi,  convocata  dal  medesimo  commissario,   in
applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Alla conferenza di  servizi  sono  convocate  tutte  le
amministrazioni  competenti,  ivi  comprese  quelle  per  la   tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini. 
  6.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  unica  sostituisce  ad  ogni
effetto  tutti  i  provvedimenti   e   ogni   altra   determinazione,
concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta
e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte  le
opere,   prestazioni   e    attivita'    previste    nel    progetto.
L'autorizzazione  unica  ha  effetto  di  variante  degli   strumenti
urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei  nulla  osta  e  di
ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque  denominata,  anche
ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della
realizzazione degli interventi previsti nel programma  d'investimento
di cui al comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e  ambientale.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  unica  equivale  a
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza  delle
opere necessarie alla  realizzazione  del  progetto,  anche  ai  fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e  costituisce
titolo per la  localizzazione  delle  opere  e  per  la  costituzione
volontaria o coattiva di servitu' connesse alla  realizzazione  delle
attivita' e delle opere, fatto  salvo  il  pagamento  della  relativa
indennita' e per l'apposizione di vincolo espropriativo. 
  7. Rimane ferma in ogni caso  l'applicazione,  nei  casi  previsti,
delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonche' del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56.