Art. 14 
 
Disposizioni urgenti  per  garantire  l'operativita'  della  societa'
  concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre  1971,
  n. 1158 
 
  1. Alla societa' di cui all'articolo  1  della  legge  17  dicembre
1971, n. 1158, fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  3-bis
della  medesima  legge  n.  1158  del  1971,  non  si  applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  relativamente  al
trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  ai
dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  2. Ai dirigenti e dipendenti della societa' di cui al comma  1  non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai  fini  della  determinazione
del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli
amministratori della societa' di cui  al  comma  1,  la  medesima  e'
classificata nella prima fascia  del  decreto  attuativo  di  cui  al
predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
201 del  2011  e  di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3.  All'articolo  20,  comma   3-undecies,   primo   periodo,   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno  2023,  n.  74,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «nonche' i limiti di cui all'articolo 1, comma  489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147». 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2023,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Al  fine  di
determinare   la   composizione   dell'azionariato   della   societa'
concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa
con il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  a
sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto  a  tal
fine necessario, un aumento di capitale della  societa'  allo  stesso
riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1,  comma
493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' a  quelle  di  cui
all'articolo  4,  comma  9,  del  presente  decreto.  Il  prezzo   di
sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al  primo
periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata  di  stima
prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti   di   adeguata   esperienza   e
qualificazione professionale nominati dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Tutti gli atti connessi  alle  operazioni  di  cui  al
presente  comma  sono  esenti  da  imposizione  fiscale,  diretta   e
indiretta, e da tasse.»; 
    c) al comma 4, al primo periodo le  parole:  «Al  fine  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal  comma
3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo e' soppresso.