Art. 15 
 
       Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio 
 
  1. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  1331  del
codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo  1942,  n.
327, e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della  difesa,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e
della salute, il Governo provvede a modificare  le  disposizioni  del
titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica  del
15 febbraio 1952, n. 328, dettando  una  disciplina  uniforme  per  i
servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di  cui
all'articolo 208 del regolamento per l'esecuzione  del  codice  della
navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 febbraio 2017, e ferme restando le disposizioni  di
cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo  18,  comma  2,  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84.