Art. 15 Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.