Art. 16 
 
     Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali 
 
  1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3 e'  inserito  il  seguente  «3-bis.  Per  i  progetti
esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, gia'  trasmessi
al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  sensi  del
medesimo comma 1 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e per i quali sono scaduti i termini per  l'approvazione
previsti dal piano economico finanziario,  la  relazione  di  cui  al
comma 1 e' soggetta all'attivita' di verifica da parte  dei  soggetti
individuati  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  2,   lettera   a),
dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i  progetti  di  cui  al  primo
periodo non e' richiesto il parere di cui al  comma  3  del  presente
articolo.».