Art. 17 
 
           Misure urgenti per il trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico
locale eserciti sul territorio di ciascuna regione  risultanti  dalla
banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma  300  della
legge 21 dicembre 2007, n. 244.»; 
    b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo,  al  fine  di
assicurare la ripartizione del Fondo  di  cui  al  medesimo  articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si  provvede  alla
ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui  al
comma 2, lettera a), del presente articolo.». 
  2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614,
le  parole:  «e   scelto,»   e   le   parole:   «fra   i   funzionari
dell'amministrazione  dello  stato  in  servizio»   sono   soppresse.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi  dell'articolo  4
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   per   la
realizzazione della linea C della Metropolitana  di  Roma  e  per  la
realizzazione del sistema delle tranvie di  Roma  sono  attribuiti  i
compiti relativi alla programmazione,  progettazione  e  affidamento,
nonche' alla realizzazione di tutti gli interventi  urgenti  connessi
al completamento delle linee della metropolitana di  Roma  funzionali
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025
nella citta' di Roma, nei limiti delle risorse  disponibili  per  gli
scopi.  A  tal  fine,  il  predetto  Commissario  e'  autorizzato  ad
avvalersi, senza soluzione di continuita', della  struttura  di  Roma
Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni  di
fusione  o  cessione  temporanea  in  altra  societa'  sottoposta  al
controllo analogo  di  Roma  Capitale.  Gli  oneri  connessi  a  tale
avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi
di cui al primo periodo nel limite del 2 per cento previsto  per  gli
incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.