Art. 18 Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 48, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante e' altresi' abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformita' urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore.». b) all'articolo 48-bis, comma 1: 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario.»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformita' a quanto stabilito dal terzo periodo disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.». 2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza. 3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.