Art. 18 
 
Misure  urgenti  per  la  realizzazione  degli  interventi  PNRR   di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 48, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Per gli interventi infrastrutturali  ferroviari  finanziati
con  le  risorse  previste  dal  PNRR,  dal  PNC  o   dai   programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,  ivi  inclusi
quelli cui si  applica  l'articolo  44,  la  stazione  appaltante  e'
altresi' abilitata a svolgere la conferenza  di  servizi  di  cui  al
presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla  osta  e
autorizzazioni necessari, anche ai fini della  localizzazione,  della
conformita'  urbanistica  e   paesaggistica,   all'approvazione   dei
progetti di risoluzione delle interferenze  di  reti  o  servizi  con
l'opera ferroviaria qualora  non  approvati  unitamente  al  progetto
dell'infrastruttura ferroviaria.  Gli  effetti  della  determinazione
conclusiva della conferenza di servizi di cui  al  primo  periodo  si
producono  anche  a  seguito  dell'approvazione   del   progetto   di
risoluzione delle interferenze da parte  della  stazione  appaltante,
ferma restando l'attribuzione del potere  espropriativo  al  soggetto
gestore.». 
    b) all'articolo 48-bis, comma 1: 
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi infrastrutturali  ferroviari  finanziati  con  le  risorse
previste dal PNRR, dal PNC o dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie  di  cui
agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel  caso  in  cui  il
progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale  o
nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse  e
funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti  tra  le  predette
infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della  conferenza  di
servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione  del
progetto ferroviario.»; 
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I  medesimi
effetti  si  producono  anche  nel  caso  in  cui  la  determinazione
conclusiva della conferenza  di  servizi,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dal terzo periodo disponga l'approvazione del  progetto  di
modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale  o  nuova
realizzazione  di  infrastrutture  lineari  energetiche  connesse   e
funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti  tra  le  predette
infrastrutture.». 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi
finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste  dal  PNRR,
affidati a contraente generale dalle  societa'  del  gruppo  Ferrovie
dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si
provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e
841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei
residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione  vigente.
A seguito di verifica da parte del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti dell'effettivo fabbisogno  aggiuntivo,  le  somme,  nel
limite  massimo  di  cui  al  primo  periodo  sono  riconosciute   al
contraente  generale,  anche  in   deroga   a   specifiche   clausole
contrattuali, a titolo di revisione dei  prezzi,  ferme  restando  le
eventuali modifiche dei contratti ove ricorrano le condizioni di  cui
all'articolo 120, comma 1, lettera c) del decreto legislativo  n.  36
del 2023. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente  comma  sono
inseriti  nell'aggiornamento  del  contratto   di   programma   parte
investimenti con specifica evidenza. 
  3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023  ed  euro
180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per  lo  svolgimento
dei controlli sostanziali da parte dell'Unita'  di  missione  per  il
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e  procedurale
degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per  l'anno  2023  ed
euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.