Art. 19 
 
Interventi per la messa in sicurezza  di  tratti  stradali,  ponti  e
              viadotti di competenza degli enti locali 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito un fondo, denominato  «Fondo  investimenti
stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro
per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12  milioni  di
euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui  al  primo  periodo
sono destinate ai comuni individuati ai sensi del  comma  2,  lettera
a), per il finanziamento  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia
determinata ai sensi  del  comma  2,  lettera  b).  Sono  considerate
ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.  Nell'anno
2023  le  risorse  di  cui   al   presente   comma   sono   assegnate
prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo  anno  sia  stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti: 
    a) i requisiti per la presentazione da  parte  dei  comuni  delle
istanze di accesso al  fondo,  parametrati  sul  relativo  numero  di
abitanti; 
    b) l'importo massimo del contributo complessivamente  concesso  a
ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie  di
cui all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
    c) i contenuti e le modalita' di  presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 3; 
    d) i criteri e i parametri per l'elaborazione  della  graduatoria
di cui al comma 4, primo periodo, nonche' le modalita' di scorrimento
della medesima graduatoria; 
    e)  le   procedure   di   erogazione   monitoraggio,   revoca   e
rendicontazione delle risorse assegnate. 
  3. Entro il 31 ottobre 2023, i comuni presentano al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche,
le politiche abitative e  urbane,  le  infrastrutture  idriche  e  le
risorse umane e strumentali, apposita istanza di accesso al fondo  di
cui al comma 1. Gli interventi  inclusi  nell'istanza  devono  essere
identificati tramite il codice unico di progetto (CUP). 
  4. Entro il 15  novembre  2023,  con  provvedimento  del  Capo  del
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche  e  le  risorse  umane  e  strumentali  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  approvata  la
graduatoria degli interventi ammessi  al  finanziamento  identificati
dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari. 
  5. Entro novanta giorni dalla  data  di  adozione  del  decreto  di
concessione del finanziamento, il comune  beneficiario  e'  tenuto  a
stipulare il  contratto  relativo  ai  lavori  per  la  realizzazione
dell'investimento pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori
devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni. 
  6. Il monitoraggio  degli  investimenti  realizzati  ai  sensi  del
presente articolo e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso  il
sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le
opere  sono  classificate  sotto  la  voce  «Contributo  investimenti
stradali nei piccoli comuni». 
  7. Per le annualita' 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4  e
5, sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento  per  le
opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,  le  infrastrutture
idriche  e  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il  15  gennaio  di
ciascun anno, ferma restando la  necessita'  che  sia  assicurata  la
conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualita'. 
  8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  18  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di  euro
per  l'anno  2025,  che  aumentano  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto a 32,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede: 
    a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno  2023,  20  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) quanto a 12,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione  dei  lavori
di ristrutturazione antisismica del tratto  golenale  del  ponte  sul
fiume Po tra i comuni di S.  Benedetto  Po  e  Bagnolo  S.  Vito,  e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024  e  di  2,5
milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  del
fondo speciale di  conto  capitale  iscritto  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.