Art. 20 
 
          Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto 
 
  1. All'articolo 37,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonche'  in  relazione  alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono  inserite
le seguenti: «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci.». 
  2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera  b),  del  citato
decreto-legge n. 201  del  2011,  dovuto  dagli  operatori  economici
operanti nel settore dell'autotrasporto merci e' soppresso.