Art. 21 Interventi per le attivita' degli enti locali in crisi finanziaria 1. Ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. 2. L'anticipazione e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed e' concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale, che e' tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse. 3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Per le province e le citta' metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in 20 euro per abitante. 6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.