Art. 21 
 
 Interventi per le attivita' degli enti locali in crisi finanziaria 
 
  1. Ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane  che  hanno
deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio  2018  e
che hanno aderito alla procedura semplificata prevista  dall'articolo
258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  attribuita,
previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione  fino
all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli  anni  2024,
2025 e 2026, da destinare all'incremento  della  massa  attiva  della
gestione liquidatoria per il pagamento dei  debiti  ammessi,  con  le
modalita'  di  cui  al   medesimo   articolo   258   e   nei   limiti
dell'anticipazione erogata. 
  2. L'anticipazione e' ripartita, nei  limiti  della  massa  passiva
censita, in base ad una quota pro-capite  determinata  tenendo  conto
della popolazione residente, calcolata alla fine del  penultimo  anno
precedente alla dichiarazione di dissesto,  secondo  i  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  ed  e'  concessa  con
decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100  milioni
di euro per ciascun anno, a valere sul  fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale, che e'
tenuto  a  metterlo  a  disposizione  dell'Organo  Straordinario   di
Liquidazione  entro  trenta   giorni.   L'organo   straordinario   di
liquidazione provvede al pagamento dei  debiti  ammessi,  nei  limiti
dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita'
delle risorse. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di dieci anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello  in  cui  e'  erogata  la  medesima  anticipazione,   mediante
operazione  di  giro  fondi   sull'apposita   contabilita'   speciale
intestata  al  Ministero  dell'interno.  Il  tasso  di  interesse  da
applicare alle suddette anticipazioni sara'  determinato  sulla  base
del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del  tesoro  a  cinque
anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale  del
tesoro da emanare  e  pubblicare  sul  sito  internet  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  4. In caso di mancata  restituzione  delle  rate  entro  i  termini
previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque
titolo dovute dal Ministero  dell'interno,  con  relativo  versamento
sulla predetta contabilita' speciale. Per  quanto  non  previsto  nel
presente comma si applica il decreto  del  Ministro  dell'interno  11
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  33  dell'8  febbraio  2013,  adottato   in   attuazione
dell'articolo 243-ter, comma 2, del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
  5. Per le province e le  citta'  metropolitane,  l'importo  massimo
dell'anticipazione di cui al comma  1  e'  fissato  in  20  euro  per
abitante. 
  6. Per il potenziamento delle iniziative in  materia  di  sicurezza
urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli  eventi
eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio  della
Regione siciliana, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana  della
Regione siciliana che si  trovano  nelle  condizioni  previste  dagli
articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 267 del 2000, e' assegnato un contributo di natura  corrente,  nel
limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno  2023,  in
base alla popolazione residente al 1° gennaio  2022  secondo  i  dati
ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata, che costituisce
parte integrante del  presente  decreto.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.