Art. 22 
 
    Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti 
 
  1.  Le  Regioni  possono  conferire,   con   legge,   le   funzioni
amministrative di cui agli articoli 194, comma 6,  lettera  a),  208,
242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  agli
enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267. La medesima legge disciplina  i  poteri  di  indirizzo,
coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della  Regione,  il
supporto tecnico-amministrativo agli  enti  cui  sono  trasferite  le
funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della  Regione,
in caso di verificata inerzia  nell'esercizio  delle  medesime.  Sono
fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data  di  entrata
in vigore  della  presente  disposizione,  che  hanno  trasferito  le
funzioni amministrative predette.