Art. 23 
 
Disposizioni urgenti per l'attivita' di ricostruzione  dei  territori
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio
                                2023 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20-quinquies: 
      1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le
somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e
alla missione  7,  programma  5,  soggette  al  piano  approvato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi  pluriennali,
possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto  piano  e  al
correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, per il completamento degli interventi  infrastrutturali
di edilizia pubblica e prevenzione del rischio  sismico,  nonche'  di
quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei  mezzi  e
della digitalizzazione.»; 
      2) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura  di  apposito  conto
corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a
pagamenti massivi gia' deliberati, con particolare  riferimento  alle
attivita'   residuali   trasferite   alla   gestione    commissariale
straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3,  agli  interventi
di somma urgenza posti  in  essere  nelle  prime  fasi  emergenziali,
nonche'  agli  interventi  di  ricostruzione,  di  ripristino  e   di
riparazione per le  piu'  urgenti  necessita',  di  cui  all'articolo
20-ter, comma 7, lettera c), n. 1). Al predetto conto e alle  risorse
ivi esistenti si applica l'articolo  27  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1.»; 
    b) all'articolo 20-sexies, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: «6-bis. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  6  e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023. Le risorse di cui
al primo periodo sono prioritariamente destinate agli  interventi  di
cui alle lettere a), limitatamente agli  interventi  di  riparazione,
ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c)  e
g) del comma 3 del presente  articolo.  Al  relativo  onere,  pari  a
149,65  milioni  di  euro  per  il   2023,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  4,  commi
dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.».