Art. 5
Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema
di imposizione sui redditi delle persone fisiche
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone
fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di
progressivita' e nella prospettiva della transizione del sistema
verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle
deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle
aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei
crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita', con
particolare riguardo:
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare
di quelli in cui sia presente una persona con disabilita', e ai costi
sostenuti per la crescita dei figli;
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in
proprieta' o in locazione, e di quello della salute delle persone,
dell'istruzione e della previdenza complementare;
1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza
energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio
edilizio esistente nonche' della rigenerazione urbana e della
rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela,
manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo
10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel
mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo
anno di eta';
2) il graduale perseguimento dell'equita' orizzontale
prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al
numero 1), in particolare:
2.1) la progressiva applicazione della medesima area di
esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito
dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con
priorita' per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i
redditi di pensione;
2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal reddito
di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata,
delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
2.3) la possibilita' per il contribuente di dedurre i
contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del
reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito
complessivo;
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di
reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative
addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a
titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui
redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima
mensilita', ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini
prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi
di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione
alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttivita';
3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini
della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi
titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a
imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in
relazione all'IRPEF;
4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo,
di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni
periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia
nazionale per le aree interne;
b) per i redditi agrari:
1) l'introduzione, per le attivita' agricole di coltivazione di
cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove
classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti
sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di
imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale
l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito d'impresa;
2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai beni, anche
immateriali, derivanti dalle attivita' di coltivazione e allevamento
che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti
climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle
attivita' agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice
civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;
3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che
consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori
dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni
anno, le qualita' e le classi di coltura indicate nel catasto con
quelle effettivamente praticate;
4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale
dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i
soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono
attivita' agricole;
c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di estendere il
regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso
diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente
un'attivita' d'impresa, un'arte o una professione;
d) per i redditi di natura finanziaria:
1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo
un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle
fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con
riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di
capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme
di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della categoria;
2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla
base del principio di cassa, con possibilita' di compensazione,
comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di
societa' ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego
del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto
dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione
dell'imposta;
3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura
finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo
definitivo;
4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente
previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;
5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato
complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati
nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi
finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con
possibilita' di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta
successivi a quello di formazione;
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di
natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilita' di
optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione
dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali
sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva
dichiarazione dei medesimi redditi;
7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia
delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella
riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il
contribuente non ha scelto il regime opzionale;
8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti
finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali;
9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle
attivita' delle forme pensionistiche complementari secondo il
principio di cassa, con possibilita' di compensazione, prevedendo la
tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con
mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della
finalita' pensionistica;
10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura
agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di
previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione
e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i
valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo
ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione
dei compensi in natura, salvaguardando le finalita' della mobilita'
sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare,
dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza
sanitaria, della solidarieta' sociale e della contribuzione agli enti
bilaterali;
f) per i redditi di lavoro autonomo:
1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalita' di
versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli
imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente
sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e
realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al
sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo,
anche mediante la progressiva introduzione della periodicita' mensile
dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione
della ritenuta d'acconto;
2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di
determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni stabilendo, in particolare:
2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo
d'imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale, ad
esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese
sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito
dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione
temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di
effettuazione delle ritenute da parte del committente;
2.2) l'eliminazione della disparita' di trattamento tra
l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione in locazione finanziaria
(leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso
personale o familiare del contribuente;
2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli
esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e
rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di
collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche
situazioni creditorie;
2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di aggregazione
e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle
riguardanti il passaggio da associazioni professionali a societa' tra
professionisti;
g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale
di tassazione per le imprese in contabilita' ordinaria che favorisca
la tendenziale neutralita' tra i diversi sistemi di tassazione
mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle
societa' (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota
proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la
partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili
prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a
concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta
proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta
personale;
h) per i redditi diversi:
1) la revisione del criterio di determinazione delle
plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che,
qualora la proprieta' degli stessi sia stata acquistata per effetto
di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello
pagato dal donante;
2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione
delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con
possibilita' di stabilire aliquote differenziate in ragione del
periodo di possesso del bene;
3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze
conseguite, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, dai
collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
nonche', in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo
appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui e'
assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza
relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonche'
esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere
patrimoniale.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali
le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti
a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti
a privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o
esprimono un collegamento identitario o civico di
significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in
rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di
produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano
carattere di rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici,
le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico
od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia
rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.»
- Si riporta il testo l'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.