Art. 6
Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema
di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle
societa' e degli enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia
impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli
qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di
partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in
tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi
alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito
corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti
o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'attivita'
d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta
qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi
non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia
di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della
riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilita' di
fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti
qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,
nonche' di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilita' dei
costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di
riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di
prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme
per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di
cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili
arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori
fiscalmente riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita' degli interessi
passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo
restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata
dai gruppi societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e
di circolazione di quelle delle societa' partecipanti a operazioni
straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in
particolare, dei seguenti principi:
1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine
di evitare le complessita' derivanti dall'attribuzione di quelle non
utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della
revoca della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni
di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle perdite
nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non
penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa
nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo
rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di
modifica dell'attivita' principale esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del loro
riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli
organi giurisdizionali dell'Unione europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei
conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante
conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni
detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di
neutralita' fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute
dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del
patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del
conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni
dall'attivita' commerciale a quella non commerciale e viceversa per
effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attivita'
in conformita' alle disposizioni adottate in attuazione della delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna
delle entita' estere, prendendo in considerazione la loro
qualificazione di entita' fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente
opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio
di costituzione o di residenza fiscale.
Note all'art. 6:
- La legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.