Art. 7
Principi e criteri direttivi per la revisione
dell'imposta sul valore aggiunto
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli piu'
aderenti alla normativa dell'Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni
esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti
possono optare per l'imponibilita', in conformita' ai criteri posti
dalla normativa dell'Unione europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA
secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine
di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per
beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla
nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli
di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di
maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione piu'
aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai
fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in
particolare, la facolta' di applicare il criterio pro rata di
detraibilita' ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto
passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per
operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilita' dell'imposta relativa
ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o
importati per i quali l'esigibilita' dell'imposta si verifica
nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto
alla detrazione possa essere esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta;
e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte,
recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile
2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di
semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo
e per l'applicazione dell'istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo
settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle
attivita' di interesse generale.
Note all'art. 7:
- La direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5
aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e
(UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta
sul valore aggiunto e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 107 del 06 aprile 2022.