Art. 8
Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP):
a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorita'
per le societa' di persone e le associazioni senza personalita'
giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta,
determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione
del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli
enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando
alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da
ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di
IRAP;
b) provvedere affinche' l'intervento di cui alla lettera a)
garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il
gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri
di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali,
in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche
automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;
c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera g), per tutte le regioni, anche nella fase
transitoria del graduale superamento dell'imposta.
2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1
non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro
dipendente e di pensione.