Art. 9
Ulteriori principi e criteri direttivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi
di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese,
comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai
predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione
dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina
sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo
unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria
disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli
obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da
porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al
periodo d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al concordato
preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese,
anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto
ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della
crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto
legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi
3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilita'
previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti
derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti
relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta
maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure
liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della
chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da
parte dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone
l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa
debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la
legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in
ogni caso, quella dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di raggiungere un accordo sul
pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali,
nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del
tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non operative,
prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare
periodicamente, che consentano di individuare le societa' senza
impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di
imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto,
tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori
dipendenti e dello svolgimento di attivita' in settori economici
oggetto di specifica regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del
reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi,
fermi restando i principi di inerenza, neutralita' fiscale delle
operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del
diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la
possibilita' di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da
apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare,
quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i
servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento
ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a
revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite
certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che
attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla
lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice
civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese
di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i
principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio
consolidato, la facolta' di applicarli anche al bilancio di
esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare
eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il
bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione
societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice
civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione
ordinaria delle imprese individuali e delle societa' commerciali,
stabilendo la definitivita' del reddito relativo a ciascun periodo di
imposta, fatta salva la facolta' del contribuente, se la liquidazione
non si protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque esercizi,
di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra
l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale,
provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle
imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi,
tenendo altresi' conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio,
del 14 dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le
fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni
fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della
Commissione europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione
del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di
agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al
sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni
del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi
agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con
modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali
nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta', nonche' i
diversi regimi di deducibilita' dal reddito complessivo delle
erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca
scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli
enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni
dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra
l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei
soggetti svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di
studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli
incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate
all'estero.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n.
38, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 101 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il
reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
da quelli considerati alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'
che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione
europea in materia di "in house providing" e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di
liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero
alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.»
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85,
comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere
a) e b), e 2.
1-bis.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate
al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini
del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla
riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi
contabili.
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione
della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5,
nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a
quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, sempreche'
l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, secondo la corretta
applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le
perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in
tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e'
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
4.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma
3-bis, lettera a).
5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi
di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al
comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che
abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
6.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27,
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e
successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di
legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e
quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche mediante
apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74
del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
11.
12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una
procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte
l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva
per eccessiva onerosita'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 14 (Cessione di azienda). - 1. Il cessionario
e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del
valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni
commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al
debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti
degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono
tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un
certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di
quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto
liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il
certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla
richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e'
soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo
qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti
tributari, ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento
frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria,
quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla
constatazione di una violazione penalmente rilevante.
5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la
disposizione non trova applicazione quando la cessione
avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un
accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un
piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di
composizione della crisi da sovraindebitamento o di
liquidazione del patrimonio.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2506.1 e 2560 del
codice civile:
«Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). - Con la
scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del
suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione
e a se' stessa le relative azioni o quote a se' stessa,
continuando la propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita
alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.»
«Art. 2560 (Debiti relativi all'azienda ceduta). -
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se
essi risultano dai libri contabili.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
recante Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2022/2523 del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, vedi nelle note
all'articolo 3.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O.