Art. 10 Compiti delle Questure 1. Le Questure provvedono, per il tramite dell'amministratore locale SITAM, ad effettuare le seguenti operazioni: a) abilitare, previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, gli utenti nei casi previsti dall'articolo 24; b) verificare il corretto utilizzo delle abilitazioni per l'accesso al sistema da parte degli utenti; c) disabilitare l'accesso al SITAM nei casi previsti dagli articoli 25 e 26.