Art. 10 
 
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno -
                            «Agenda Sud» 
 
  1. All'articolo  21  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni dalla legge 10  agosto  2023,  n.  112,
dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1.  Al  fine  di
contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali
e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e
del secondo ciclo di istruzione delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna   e   Sicilia   sono
autorizzate   ad   attivare   incarichi   temporanei   di   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino  al  31
dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per
le finalita' di cui al presente comma, il fondo  istituito  ai  sensi
del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da   destinare   prioritariamente   alle   istituzioni    scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla  base  dei  dati
relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come  risultanti  dalle
rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da  ripartire  tra  gli  uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del
merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a  12  milioni  di
euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente  riduzione,
quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5,  comma  1,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto  ad  euro
2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440.». 
  2.   Al   fine   di   potenziare   l'organico   dei   docenti   per
l'accompagnamento dei progetti pilota  del  piano  «Agenda  Sud»,  e'
autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024  la  spesa  di  3.333.000
euro  per  l'anno  2023  e   10.000.000   euro   per   l'anno   2024.
All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440. 
  3. Al  fine  di  ridurre  i  divari  territoriali,  contrastare  la
dispersione  scolastica  e  l'abbandono  precoce,  nonche'  prevenire
processi di emarginazione sociale, e'  autorizzata  la  spesa  di  25
milioni di euro  a  valere  sulle  risorse  del  Programma  operativo
complementare  POC  «Per  la   Scuola»   2014-2020   destinata   alle
istituzioni scolastiche statali, anche per progetti  di  rete,  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, individuate sulla base  dei  dati  relativi  alla
fragilita' negli apprendimenti,  come  risultanti  dalle  rilevazioni
nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma
sono adottate le seguenti azioni e iniziative: 
    a) rafforzare le competenze di base degli studenti; 
    b) promuovere misure  di  mobilita'  studentesca  per  esperienze
fuori contesto di origine; 
    c) promuovere  l'apprendimento  in  una  pluralita'  di  contesti
attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e
strategie didattiche innovative; 
    d) promuovere il supporto socio-educativo. 
  4.  All'articolo  16-ter,  comma  10,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse
di cui al Programma  operativo  complementare  POC  "Per  la  Scuola"
2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di
cui al Programma nazionale PN "Scuola e  competenze"  2021-2027,  nel
rispetto  delle  procedure  e  dei  criteri  di  ammissibilita'   dei
programmi delle politiche di coesione europee». 
  5. Il Fondo per il  miglioramento  dell'offerta  formativa  di  cui
all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione  e  Ricerca  per  il
triennio 2016-2018 e' incrementato, a decorrere dall'anno  scolastico
2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalita': 
    a)  contenere  e  prevenire   fenomeni   di   dispersione   nelle
istituzioni  scolastiche  in  aree  a  forte  rischio  di  abbandono,
individuate sulla  base  dei  dati  relativi  alla  fragilita'  negli
apprendimenti,   come   risultanti   dalle   rilevazioni    nazionali
dell'INVALSI,  e  ampliare   l'offerta   formativa   delle   medesime
istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici,
anche in  ambito  extracurricolare,  con  l'eventuale  coinvolgimento
degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati; 
    b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle  istituzioni
scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli
alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la  finalita'
di  cui  al  primo  periodo,  una  quota  pari  al   50   per   cento
dell'incremento del Fondo di cui al presente comma  e'  riservata  ai
docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli
anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti  in
sovrannumero negli anni  di  riferimento,  destinatari  di  mobilita'
d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata,
non rientrano nella  esclusione  dalla  valorizzazione.  Ai  medesimi
soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione
di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di assegnazione
provvisoria,  di  utilizzazione  e  che  non  abbiano  accettato   il
conferimento di supplenza per  l'intero  anno  scolastico  per  altra
tipologia o classe di concorso, e' altresi' attribuito  un  punteggio
aggiuntivo di 10 punti, a conclusione  del  triennio,  effettivamente
svolto, e ulteriori 2 punti per  ogni  anno  di  permanenza  dopo  il
triennio, ai fini delle graduatorie per  la  mobilita'  volontaria  e
d'ufficio,  per  le  assegnazioni  provvisorie  e  le  utilizzazioni,
nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto. 
  6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui  al  comma  5
sono oggetto,  in  via  eccezionale,  di  una  specifica  e  separata
sessione  negoziale   della   Contrattazione   Collettiva   Nazionale
Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai  relativi
oneri, pari a 6 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.