Art. 11 
 
                  Piano strategico della ZES unica 
 
  1. Il Piano strategico  della  ZES  unica  ha  durata  triennale  e
definisce, anche in coerenza con il PNRR,  la  politica  di  sviluppo
della ZES unica, individuando, anche in  modo  differenziato  per  le
regioni che ne fanno parte, i  settori  da  promuovere  e  quelli  da
rafforzare, gli investimenti  e  gli  interventi  prioritari  per  lo
sviluppo della ZES unica e le modalita' di attuazione. 
  2. La Struttura di  missione  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,
predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica,  garantendo
la piena partecipazione delle regioni interessate. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro delle imprese e del made in  Italy  e  il  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina
di regia di cui all'articolo 10,  comma  1,  e'  approvato  il  Piano
strategico della ZES unica.